Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere benefìci previdenziali ai lavoratori che hanno prestato, per almeno quindici anni, attività lavorativa presso il nucleo industriale di Portovesme nell'area del Sulcis-Iglesiente, dichiarata «area ad elevato rischio di crisi ambientale» dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, adottata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino alla data di completamento delle azioni di risanamento dell'area di cui al comma 1, fatti salvi i diritti riconosciuti ai lavoratori, ai sensi della medesima legge, per l'attività già svolta.